(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 6
                        del 7 febbraio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                Circolare delle unita' di navigazione
 
  1. Nelle acque comprese nella riserva naturale speciale  del  Fondo
Toce,  istituita  con  legge  regionale  24 aprile 1990, n. 51, i cui
confini  sono  individuati  nella  parte  a  lago  da  apposite   boe
cilindriche  di  colore giallo, la navigazione e' consentita soltanto
ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole a vela e loro  mezzi
similari,  nonche' alle unita' munite di motore elettrico con potenza
non superiore a 2,208 Kw (3Hp) condotte esclusivaminte per la pratica
della pesca.
  2. Alle unita'  a  motore  e'  consentito  l'attraversamento  dello
specchio lacuale di cui al comma 1, esclusivamente per la fuoriuscita
dallo  stesso lungo una linea perpendicolare al litorale di partenza,
ad una velocita' non superiore a 3 nodi, fatto salvo quanto  previsto
dal  comma  3 del presente articolo. L'attraversamento dello specchio
lacuale a partire dalla confluenza del fiume Toce o  per  raggiungere
la  stessa deve avvenire lungo la direzione perpendicolare alla linea
di confluenza. L'attraversamento e' vietato nelle zone riservate alla
balneazione.
  3. La velocita' delle moto d'acqua e mezzi similari, nella fase  di
attraversamento della specchio lacuale di cui al comma 1, deve essere
tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta
propulsiva,  emerga  dall'acqua,  cio'  al  fine  di  evitare  che le
emissioni  di  scarico  nonche'  quelle  acustiche  rechino  danno  o
fastidio agli altri utenti del lago.
  4.  Entro  gli  stessi  limiti  di  velocita' di cui al comma 2, e'
consentita la navigazione a  motore  lungo  il  fiume  Toce,  purche'
questa avvenga lungo l'asse del corso d'acqua citato.
  5.  E' vietata la navigazione e lo stazionamento con qualsiasi tipo
di  unita',  a  motore  e  non,  nelle  zone  a  canneto  nonche'  la
navigazione  alle unita' a motore lungo il Rio Stronetta ed il Canale
di Fontotoce.
  6.E' consentita la navigazione, senza l'ausilio del  motore  o  con
motori  elettrici,  lungo il Canale di Fontotoce ed il Rio Stronetta,
purche' questa avvenga lungo l'asse dei corsi d'acqua citati.
  7.  Le  Amministrazioni  rivierasche  sono  delegate  ad   assumere
provvedimenti  atti  a  vietare  l'uso  delle  moto  d'acqua  e mezzi
similari nell'ambito del proprio territorio  comunale  facente  parte
della Riserva naturale.
  8.  Le  disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano alle
unita' in servizio di ordine pubblico, vigilanza, soccorso nonche'  a
quelle utilizzate per ricerca autorizzate dall'Ente di gestione della
Riserva.