(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 6 del 7 febbraio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga il seguente regolamento: Art. 1. Circolare delle unita' di navigazione 1. Nelle acque comprese nella riserva naturale speciale del Fondo Toce, istituita con legge regionale 24 aprile 1990, n. 51, i cui confini sono individuati nella parte a lago da apposite boe cilindriche di colore giallo, la navigazione e' consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole a vela e loro mezzi similari, nonche' alle unita' munite di motore elettrico con potenza non superiore a 2,208 Kw (3Hp) condotte esclusivaminte per la pratica della pesca. 2. Alle unita' a motore e' consentito l'attraversamento dello specchio lacuale di cui al comma 1, esclusivamente per la fuoriuscita dallo stesso lungo una linea perpendicolare al litorale di partenza, ad una velocita' non superiore a 3 nodi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. L'attraversamento dello specchio lacuale a partire dalla confluenza del fiume Toce o per raggiungere la stessa deve avvenire lungo la direzione perpendicolare alla linea di confluenza. L'attraversamento e' vietato nelle zone riservate alla balneazione. 3. La velocita' delle moto d'acqua e mezzi similari, nella fase di attraversamento della specchio lacuale di cui al comma 1, deve essere tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall'acqua, cio' al fine di evitare che le emissioni di scarico nonche' quelle acustiche rechino danno o fastidio agli altri utenti del lago. 4. Entro gli stessi limiti di velocita' di cui al comma 2, e' consentita la navigazione a motore lungo il fiume Toce, purche' questa avvenga lungo l'asse del corso d'acqua citato. 5. E' vietata la navigazione e lo stazionamento con qualsiasi tipo di unita', a motore e non, nelle zone a canneto nonche' la navigazione alle unita' a motore lungo il Rio Stronetta ed il Canale di Fontotoce. 6.E' consentita la navigazione, senza l'ausilio del motore o con motori elettrici, lungo il Canale di Fontotoce ed il Rio Stronetta, purche' questa avvenga lungo l'asse dei corsi d'acqua citati. 7. Le Amministrazioni rivierasche sono delegate ad assumere provvedimenti atti a vietare l'uso delle moto d'acqua e mezzi similari nell'ambito del proprio territorio comunale facente parte della Riserva naturale. 8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano alle unita' in servizio di ordine pubblico, vigilanza, soccorso nonche' a quelle utilizzate per ricerca autorizzate dall'Ente di gestione della Riserva.